Ma per Bugno non si può parlare di squalifica e la colpa è cancellata dal CIO

A Benidorm secondo titolo iridato per Gianni Bugno. Si riconoscono, da sinistra, il segretario Di Rocco, il tecnico Alfredo Martini e poi Marco Giovannetti e Guido Bontempi.
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Ha fatto molto scalpore la notizia dell’ineleggibilità di Gianni Bugno alle cariche federali. Bugno è stato uno dei campioni più amati, e non solo dagli appassionati di ciclismo che hanno sempre apprezzato le sue qualità di campione e le sue virtù di uomo, sempre corretto anche nei confronti dei suoi avversari.

Se è vero che le regole vanno rispettate, è stata ritenuta incredibile quella che impone ad un campione del mondo (due volte) e vincitore di un Giro d’Italia di essere tesserato negli ultimi dieci anni per due stagioni, mettendolo alla stessa stregua di qualsiasi altra persona. Ma ciò che ha sorpreso è stato che a pesare, dopo oltre 26 anni, possa essere anche un provvedimento disciplinare causato da un eccesso di caffeina (poi depenalizzata) nel 1994. E’ giusto che si debba rinunciare al contributo di competenza e di esperienza di una persona come Bugno per un piccolo incidente di percorso che, in questo caso, verrebbe parificato a colpe ben più gravi?Sulla vicenda è intervenuto, su mandato del campione, l’avvocato Fiorenzo Alessi che ricorda che quel provvedimento disciplinare non avrebbe impedito a Gianni di candidarsi se non avesse avuto l’impedimento del tesseramento.

Ecco infatti cosa dice l’avvocato:«… La libera scelta di candidarsi, da libero uomo qual è, Gianni Bugno l’aveva già presa in tempi non sospetti, proprio per mettere la sua conclamata esperienza e, diciamolo senza remore, il suo carisma a disposizione della Federazione Ciclistica del Paese: ad impedirne la pratica messa in atto solo l’assenza del presupposto temporale di un tesseramento FCI per due anni nel decennio antecendente la tornata elettorale.

«Non certo un Comunicato di sospensione per mesi tre della Commissione Disciplinare della Lega Ciclismo Professionistico dell’11 ottobre 1994, per eccesso di 4,8 mcg. di caffeina rispetto al limite consentito di 12 mcg., che nulla ha a che spartire con squalifiche o sanzioni per violazioni delle norme antidoping di cui all’art. 31 del vigente Reg. Fed.FCI, e come ricomprese ed enunciate, successivamente all’Ottobre del 1994, nel Codice Medico approvato dal C.I.O. a Budapest nel giugno del 1995, nonché nelle sempre successive e specifiche emanazioni normative.

«Chi ha avuto la bella idea, sintomatica di un’ignoranza e di un’incompetenza sconfinante, di accampare contro ed in danno di Gianni Bugno un diverso e per certi versi miserabile “impedimento”, per di più del tutto infondato in diritto giacché, parimenti in forza dell’esclusione della caffeina dalla lista delle cd. sostanze vietate fin dal Gennaio 2004, riferibile ad una pronuncia, o “comunicato” come trattasi nel caso di specie, legittimamente definibile tamquam non esset, sappia che la sua miserabile condotta e riconnessa iniziativa non saranno né dimenticate né, tanto meno, perdonate. Chi semina vento, raccoglie tempesta».

Questa la difesa d’ufficio del campione. Da parte nostra siamo felici di confermare la piena vicinanza ad un uomo che ha dato al ciclismo italiano momenti di grande splendore